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Sez. 1, Sentenza n. 7280 del 28/06/1995 (Rv. 493146 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | "Minimo della sanzione edittale" - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493146-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

In tema di sanzioni amministrative, il "minimo della sanzione edittale" - al quale fa riferimento l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, consentendo il pagamento in misura ridotta della sanzione, con effetto solutorio - quando non è previsto dalla speciale disposizione sanzionatoria, va individuato sulla base della norma generale che fissa il limite legale minimo della sanzione (nella specie, trattandosi di reato originariamente punito con l'ammenda sino a lire un milione, per violazione dell'art. 35, comma 2, della legge 4 luglio 1967 n. 587, tale minimo è stato individuato, ex art. 38 della legge n. 689 del 1981, in quello stabilito dall'art. 26 cod. pen., espressamente determinato in lire 4.000 dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, in analogia con il minimo della sanzione pecuniaria amministrativa, stabilito in uguale misura dall'art. 10 della stessa legge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 38, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST., Legge 04/07/1967 num. 580 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)