Sez. 2, Sentenza n. 6228 del 25/05/1992 (Rv. 477360 - 01)
Spese giudiziali civili - Compensazione - Poteri del giudice - In genere | Contestuale ripartizione in quote uguali fra le parti delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Violazione del principio di impossibilità di addossamento delle spese alla parte totalmente vittoriosa - Sussistenza.
Spese giudiziali civili - Compensazione - Poteri del giudice - In genere
Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)