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Sez. L, Sentenza n. 6432 del 06/05/2002 (Rv. 554123 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Contestuale ripartizione in quote uguali fra le parti totalmente vittoriose e quelle soccombenti delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554123-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa. (Fattispecie relativa ad un giudizio in materia di equo indennizzo nel quale, come sottolineato dalla S.C., non avrebbero potuto trovare applicazione per le spese di consulenza tecnica di ufficio i criteri di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., essendo il credito controverso di natura non previdenziale, ma lavoristica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)