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Sez. L, Sentenza n. 2858 del 25/03/1999 (Rv. 524567 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Contestuale ripartizione in quote uguali fra le parti delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Violazione del principio di impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524567-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

È legittimo il provvedimento del giudice di merito che, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, disponga la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, perché la statuizione non costituisce per quest'ultima condanna neppure parziale, ma solo esclusione del rimborso ove le stesse spese siano già state sostenute; peraltro, trattandosi di spese dovute al consulente, e non già alla controparte, non risulta violato il principio dell'art. 91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa; e ciò non solo ove la ripartizione sia stata effettuata con pregresso provvisorio decreto di liquidazione, ma anche ove venga effettuata in sede di sentenza, non essendovi motivi per ritenere che il legislatore abbia limitato il discrezionale potere del giudicante solo in funzione del tempo in cui è esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)