Sez. 6, Sentenza n. 17406 del 18/04/2012 Cc. (dep. 09/05/2012) Rv. 252504 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Reati di contrabbando - Concessione dell'estradizione - Possibilità - Condizione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, a seguito della modifica dell'art. 5 Convenzione europea di estradizione, concernente i reati fiscali, intervenuta per effetto dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale (sottoscritto a Strasburgo il 17 marzo 1978 e reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755), anche per il reato di contrabbando è consentita l'estradizione, qualora entrambi gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena restrittiva della libertà non inferiore ad un anno, da intendersi riferito alla pena edittale massima. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione processuale formulata dalla Russia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 30/01/1963 num. 2 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 5 CORTE COST., Legge 18/10/1984 num. 755, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 17/03/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)