Sez. 6, Sentenza n. 38954 del 19/09/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 226671 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Reati di natura fiscale - Secondo Protocollo aggiuntivo del 1978 - Requisito della doppia incriminazione - Nozione - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale (sottoscritto a Strasburgo il 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755), che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, qualora i fatti corrispondano ad un reato della stessa natura nell'ordinamento dello Stato richiesto, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia solo una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito in relazione alla richiesta estradizionale avanzata dall'Olanda avente ad oggetto la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, ancorché per un importo inferiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 4 del d.l.gs. 10 marzo 2000 n. 74).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 5, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 17/03/1978 num. 2, Legge 18/10/1984 num. 755, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)