Sez. 6, Sentenza n. 3556 del 28/09/2000 Cc. (dep. 07/11/2000) Rv. 217288 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Reati di contrabbando - Concessione dell'estradizione - Possibilità - Condizione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
Con la modifica dell'art. 5 della Convenzione europea di estradizione, concernente i reati fiscali, intervenuta ai sensi dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale (sottoscritto a Strasburgo il 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755 ed entrato in vigore in Norvegia l'11 marzo 1987), anche per il reato di contrabbando è consentita l'estradizione, qualora entrambi gli ordinamenti ne prevedano la punizione con pena restrittiva della libertà non inferiore a un anno, requisito che deve intendersi riferito alla pena edittale massima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 2 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 art. 5, Legge 18/10/1984 num. 755, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 15/03/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)