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Sez. 1, Sentenza n. 5403 del 15/10/1981 (Rv. 416112 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - ARTIGIANO - ASSOGGETTABILITÀ A FALLIMENTO - CONDIZIONI - SARTORIA DI ALTA MODA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416112-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - ARTIGIANO - ASSOGGETTABILITÀ A FALLIMENTO - CONDIZIONI - SARTORIA DI ALTA MODA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'artigiano diventa un normale imprenditore commerciale e, conseguentemente, può essere assoggettato a fallimento, quando organizzi la sua attività in modo da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno, normalmente modesto, i caratteri del profitto, realizzando così una vera e propria organizzazione industriale, avente autonoma capacità produttiva ed in cui l'opera del titolare non è più essenziale, né principale, sicché non si è in presenza di un piccolo imprenditore. Pertanto, non è censurabile in Sede di legittimità la sentenza di merito che qualifica impresa industriale un'attività di sartoria di alta moda, ritenendo la preminenza del capitale sugli altri fattori della produzione in considerazione dell'ammontare delle somme investite nell'acquisto di tessuti, del numero di capi prodotti, dell'entità dell'organizzazione per la loro alienazione e del volume degli affari trattati. (V. 5757/78, mass. N. 395560; (V. 3509/76, mass. N. 382265; (V. 2976/73, mass. N. 366644).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)