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Sez. 1, Sentenza n. 4865 del 06/08/1988 (Rv. 459683 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - LIMITAZIONI - INCAPACITÀ CIVILE - COMMERCIANTI FALLITI - ARTIGIANI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459683-01

ELEZIONI - ELETTORATO - ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - LIMITAZIONI - INCAPACITÀ CIVILE - COMMERCIANTI FALLITI - ARTIGIANI - INCLUSIONE.*

A norma degli artt. 1 e 2 n. 2 del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 sulla disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, tra i commercianti falliti, che le norme considerate escludono temporaneamente dall'Esercizio del diritto di elettorato, vanno ricompresi, ove ne venga dichiarato il fallimento, gli artigiani, che alla stregua dell'art. 2195 n. 1 cod. civ. sono considerati imprenditori commerciali soggetti alla disciplina del fallimento a norma dell'art. 1, comma primo, legge fallimentare (salvo che non siano in concreto riconosciuti piccoli imprenditori in ragione del reddito prodotto o del capitale investito secondo il disposto dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare). (V 2310/87, mass n 451512; (V 5403/81, mass n 416112; (V 3361/75, mass n 377501; (V 28/75, mass n 373145; (Conf 3516/72, mass n 361453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 20/03/1967 num. 223 art. 1, DPR 20/03/1967 num. 223 art. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)