Sez. 1, Sentenza n. 9976 del 20/09/1995 (Rv. 494091 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Artigiano - Assoggettabilità a procedure concorsuali - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE
L'artigiano può perdere i connotati di "piccolo imprenditore" e divenire soggetto passivo di procedure concorsuali, qualora organizzi ed estenda la propria attività in modo ed in misura tali da farle assumere le caratteristiche dell'impresa industriale e da indirizzarla al conseguimento del profitto, e non solo del guadagno - normalmente modesto - ricavabile da un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 4, Legge 25/07/1956 num. 860
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)