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Sez. 3, Sentenza n. 10575 del 28/10/1997 (Rv. 509290 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Incidente stradale - Mancato accertamento del fatto come reato in sede penale, per avvenuta assoluzione con formula dubitativa - Avvenuto accertamento della responsabilità del conducente ex art. 2054 cod. civ. - Ammissibilità - Limiti - Risarcimento del danno non patrimoniale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509290-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

Anche alla luce della formulazione dell'art. 652 del nuovo codice di procedura penale, vige tuttora il principio secondo il quale, la sentenza penale che prosciolga l'imputato con formula dubitativa, rende improponibile l'azione di risarcimento ex art. 2054 cod. civ., soltanto quando il dubbio attiene all'elemento oggettivo del reato o alla partecipazione - ad esso - dell'imputato, e non anche nel caso in cui il dubbio si riferisca, invece, all'elemento soggettivo del reato medesimo; ciò in quanto il citato art. 2054 cod. civ. stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli, per il danno prodotto, a persone o a cose, dalla circolazione degli stessi; presunzione che comporta l'onere, a carico dei predetti, di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Da ciò consegue che è consentito al giudice civile di valutare, limitatamente a tal fine, i medesimi fatti già accertati dal giudice penale, e, nel caso in cui la prova liberatoria non sia stata data, di ritenere, in via presuntiva, il pari concorso di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro, nella determinazione dell'evento dannoso. Naturalmente - però - il risarcimento del danno morale si rende, in tali casi, inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)