Sez. 3, Sentenza n. 9197 del 30/08/1995 (Rv. 493819 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Assoluzione dell'imputato per difetto di elemento soggettivo - Azione civile di danno - Proponibilità - Presunzione di colpa ex art. 2054 cod. civ. - Operatività.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO
Dal momento che l'art. 652 del nuovo codice di procedura penale sostanzialmente riproduce l'art. 25 del codice abrogato, tuttora vige il principio secondo il quale la sentenza penale che prosciolga l'imputato con formula dubitativa rende improponibile l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. soltanto quando il dubbio attiene all'elemento oggettivo del reato o alla partecipazione ad esso dell'imputato, e non anche nel caso in cui il dubbio si riferisca all'elemento soggettivo, dal momento che il citato art. 2054 stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli per il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione degli stessi. Presunzione che comporta l'onere a carico dei predetti di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con la conseguenza che è consentito al giudice civile di valutare, limitatamente a tal fine, i medesimi fatti materiali già accertati dal giudice penale, e, nel caso in cui la prova liberatoria non sia stata data, di ritenere, in via presuntiva, il pari concorso di colpa dei conducenti coinvolti nell'incidente, nella determinazione dell'evento dannoso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)