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Sez. 2, Sentenza n. 17401 del 30/08/2004 (Rv. 576397 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Condizioni - Assoluzione per insufficienza di prove in ordine all'elemento obiettivo del reato - Effetto preclusivo dell'azione civile - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576397-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

In tema di rapporto fra giudizio penale e quello civile, mentre secondo l'art.25 del codice di procedura penale abrogato l'azione civile era preclusa ove in sede penale fosse stato dichiarato non essere sufficiente la prova che il fatto sussistesse o che l'imputato l'avesse commesso, in virtù degli artt.652 e 654 del codice di procedura penale vigente - che non ha riprodotto la norma citata - il giudicato penale di condanna o di assoluzione (rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell'art. 652 c.p.p. - e nell'ambito degli altri giudizi civili - nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.p.) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, ma non anche quando l'assoluzione sia determinata dal diverso accertamento della mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine all'uno o all'altro

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)