Sez. 3, Sentenza n. 24051 del 13/11/2009 (Rv. 610638 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Regime previsto dal d.P.R. n. 2 del 1959 - Diritto dell'assegnatario alla cessione - Trasmissibilità "iure hereditatis" - Esclusione - Fattispecie.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
Nella disciplina prevista dal d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, così come modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il diritto dell'assegnatario di un alloggio economico e popolare alla cessione in proprietà dell'alloggio medesimo non è trasmissibile "iure hereditatis", essendo correlato alle condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte dell'assegnatario, solo a determinati congiunti di costui e nella sussistenza di apposite condizioni. (Nella specie la S.C., accogliendo il proposto ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ai figli dell'assegnatario deceduto il diritto di riscatto dell'immobile, senza accertare in concreto se essi coabitassero o meno con il genitore deceduto, se avessero o meno la disponibilità di altri immobili idonei a soddisfare le loro esigenze abitative e, comunque, se avessero o meno volontariamente abbandonato l'immobile oggetto del diritto).
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)