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Sez. 2, Sentenza n. 4953 del 28/05/1990 (Rv. 467417 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - TRASMISSIBILITÀ JURE HEREDITATIS DEL DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467417-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - TRASMISSIBILITÀ JURE HEREDITATIS DEL DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - ESCLUSIONE.*

Nella disciplina prevista dal d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il diritto dello assegnatario di un alloggio economico e popolare alla cessione in proprietà dell'alloggio medesimo non è trasmissibile jure hereditatis, poiché trattasi di un diritto correlato alle condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente in caso di morte dell'assegnatario solo a determinati congiunti di costui e a determinate condizioni. (Conf 6558/83, mass n 431268).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)