Sez. 2, Sentenza n. 4953 del 28/05/1990 (Rv. 467417 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - TRASMISSIBILITÀ JURE HEREDITATIS DEL DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - TRASMISSIBILITÀ JURE HEREDITATIS DEL DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina prevista dal d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il diritto dello assegnatario di un alloggio economico e popolare alla cessione in proprietà dell'alloggio medesimo non è trasmissibile jure hereditatis, poiché trattasi di un diritto correlato alle condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente in caso di morte dell'assegnatario solo a determinati congiunti di costui e a determinate condizioni. (Conf 6558/83, mass n 431268).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)