Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 07/11/1983 (Rv. 431268 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - TRASMISSIBILITÀ "IURE HEREDITATIS" - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO - TRASMISSIBILITÀ "IURE HEREDITATIS" - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina prevista dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, il diritto dello assegnatario di un alloggio economico e popolare alla cessione in proprietà dell'alloggio medesimo non è trasmissibile iure hereditatis, poiché trattasi di un diritto correlato alle condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte dell'assegnatario, solo a determinati congiunti di costui, ed a determinate condizioni. (V 4557/77, mass n 388160; (Conf 5460/80, mass n 409332).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 25, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)