Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002 (Rv. 553590 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo di informare l'assicurato dei rischi della sua attività e delle misure più opportune per eliminarli o ridurli - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità dell'assicuratore per violazione dei generali criteri di correttezza e buona fede in relazione all'omissione delle suddette informazioni - Configurabilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
Non è configurabile una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'assicuratore per non avere provveduto ad informare l'assicurato in ordine ai rischi della sua attività e alle misure più opportune per eliminarli o ridurli, né è ipotizzabile una violazione dei criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1366, 1374 e 1375 cod. civ., atteso che la loro operatività è subordinata a specifiche previsioni contrattuali e non può comunque determinare un ampliamento o una riduzione degli obblighi scaturenti dal contratto al punto da snaturarne la causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)