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Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002 (Rv. 553590 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo di informare l'assicurato dei rischi della sua attività e delle misure più opportune per eliminarli o ridurli - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità dell'assicuratore per violazione dei generali criteri di correttezza e buona fede in relazione all'omissione delle suddette informazioni - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553590-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

Non è configurabile una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'assicuratore per non avere provveduto ad informare l'assicurato in ordine ai rischi della sua attività e alle misure più opportune per eliminarli o ridurli, né è ipotizzabile una violazione dei criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1366, 1374 e 1375 cod. civ., atteso che la loro operatività è subordinata a specifiche previsioni contrattuali e non può comunque determinare un ampliamento o una riduzione degli obblighi scaturenti dal contratto al punto da snaturarne la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)