Sez. 2, Sentenza n. 46652 del 11/11/2015 Cc. (dep. 25/11/2015) Rv. 265288 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Condotta collaborativa dell'imputato - Presunzione di attenuazione della pericolosità - Esclusione - Valutazione della sua rilevanza - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
Ai fini della revoca di misura cautelare personale, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre ad un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la reiezione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare fondata sul rilievo che l'invocata collaborazione dell'indagato si muoveva nel solco di elementi già individuati dai giudici di merito e che le dichiarazioni rese dallo stesso apparivano essere piuttosto frutto di una precisa strategia difensiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)