Sez. 1, Sentenza n. 3488 del 02/12/2009 Cc. (dep. 27/01/2010) Rv. 245984 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Condotta collaborativa dell'imputato - Presunzione di attenuazione della pericolosità - Esclusione - Valutazione della sua rilevanza - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
Ai fini della revoca di misura cautelare personale, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre a un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la reiezione dell'istanza di revoca proposta dall'imputato sul rilievo del carattere parziale delle sue dichiarazioni confessorie e della sua non sicura presa di distanza dal gruppo criminale di appartenenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)