Sez. 1, Sentenza n. 48875 del 02/10/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 257668 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Collaboratori di giustizia - Revoca o sostituzione della misura cautelare - Valutazione della pericolosità - Criteri - Riconoscimento o diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991 - Sufficienza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria sulla base solo del mancato riconoscimento allo stesso dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella L. n. 203 del 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 octies, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)