Sez. 3, Sentenza n. 3648 del 17/06/1985 (Rv. 441240 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILE INDIVISO PER DEBITI DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI - MANCATA NOTIFICAZIONE AGLI ALTRI COMPROPRIETARI DELL'AVVISO DI PIGNORAMENTO - NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO - ESCLUSIONE - EFFETTI PER I COMPROPRIETARI.*
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILE INDIVISO PER DEBITI DI UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI - MANCATA NOTIFICAZIONE AGLI ALTRI COMPROPRIETARI DELL'AVVISO DI PIGNORAMENTO - NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO - ESCLUSIONE - EFFETTI PER I COMPROPRIETARI.*
Nel caso di espropriazione forzata di immobile indiviso, per debito di uno soltanto dei comproprietari, qualora il creditore procedente, dopo l'effettuazione del pignoramento con le formalità prescritte dall'art. 555 cod. proc. civ. (ivi inclusa la trascrizione) non provveda agli adempimenti di cui all'art. 599 secondo comma cod. proc. civ. e 180 disp. Att. Cod. proc. civ. e cioè alla notificazione agli altri comproprietari di avviso del pignoramento, con il divieto di lasciar separare al debitore la sua parte del bene comune, nonché invito a comparire davanti al giudice della esecuzione per sentir dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 cod. proc. civ., non si verifica la nullità del pignoramento medesimo, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale, ma si determina, per i comproprietari non debitori, il venir meno della preclusione di procedere a divisione (contrattuale o giudiziale) del bene, con la conseguenza che, ove tali comproprietari procedano a detta divisione, anche dopo la trascrizione del pignoramento, possono opporre la divisione medesima al creditore, nella sua efficacia retroattiva a partire dalla data della Costituzione della comunione, ai sensi dell'art. 757 cod. civ.. questo principio non trova ostacolo nel disposto dell'art. 2913 cod. civ., circa l'inefficacia in pregiudizio del creditore degli Atti successivi al pignoramento, il quale riguarda la diversa ipotesi degli Atti con i quali il debitore trasferisca ad altri il diritto di proprietà, o costituisca in favore di altri diritti reali sull'immobile oggetto di esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 180, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)