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Sez. U, Sentenza n. 5794 del 22/05/1991 (Rv. 472317 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere | Personale - Statuto locale dei Quartieri Generali interalleati - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1991-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472317-01

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere

In tema di rapporti di lavoro (i quali hanno carattere privato) del personale "a statuto locale" dei Quartieri Generali Interalleati, la salvezza, secondo la previsione dell'art. 8, lett. e) dell'Accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo in Italia con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083, di un trattamento non meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia nelle attività che più si avvicinano a quelle del personale predetto, deve essere verificata non solo con riguardo alle norme esistenti all'epoca dell'Accordo medesimo ma anche con riguardo a quelle sopravvenute, contenendo detta previsione un vero e proprio rinvio formale, che sotto il profilo soggettivo attua una garanzia per i lavoratori, in relazione alla natura "di durata" propria dei rapporti di lavoro, e, sotto il profilo oggettivo e funzionale, è in linea con la preminenza dell'ordinamento dello stato di soggiorno sancita dall'art. IX, paragrafo 4, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/06/1951 CORTE COST., Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/07/1961, DPR 18/09/1962 num. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)