Sez. U, Sentenza n. 174 del 12/01/1996 (Rv. 495324 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. | Personale a statuto locale assunto per soddisfare bisogni locali di manodopera - Disciplina applicabile al rapporto di lavoro - Legislazione in vigore nello Stato di soggiorno - Operatività.
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O.
A norma dell'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1355 (nonché dell'art. 8 dell'accordo firmato a Parigi il 26 luglio 1961, reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083) le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte dagli organi militari e dagli uffici civili della NATO per i bisogni locali di manodopera, al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori, sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno (nella specie, l'Italia), sia con riguardo alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, sia per quanto attiene alla tutela giurisdizionale dei lavoratori.
Riferimenti normativi: DPR 18/09/1962 num. 2083, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)