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Sez. 2, Sentenza n. 1314 del 07/12/2023 Ud. (dep. 11/01/2024) Rv. 285777-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Ipotesi prevista dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Onere della parte richiedente
Stato
decisa il 2023-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285777-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

di dimostrare di non aver potuto indicare tempestivamente le nuove prove di cui chiede l’assunzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le prove di cui la parte è legittimata a chiedere l'assunzione nel caso di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. sono solo quelle che, oltre ad essere nuove rispetto alle prove già assunte, sono altresì sopravvenute o, comunque, risultano scoperte dopo il giudizio di primo grado, diversamente dalle prove non comprese nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., di cui fa menzione il disposto dell'art. 493, comma 2, cod. proc. pen., per le quali è necessario che la parte richiedente dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)