Sez. T, Ordinanza n. 22454 del 30/06/2026 (Rv. 679422-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE IVA | Detrazione - Eccedenza - Unità aritmetica inscindibile - Ostatività del dato numerico globale al diritto al rimborso parziale - Esclusione - Condizioni - Necessità di riferimento a un’operazione precisa. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE IVA
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 179, paragrafo 1, e 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, l'eccedenza di IVA risulta da un'operazione aritmetica effettuata globalmente dal soggetto passivo per l'intero periodo d'imposta, che restituisce un risultato unico il quale, tuttavia, non va considerato un'unità inscindibile, di talché il diritto di rivalsa previsto dall'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere esercitato a condizione che l'imposta risulti riferita a un'operazione precisa e non per masse di reddito.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 179, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)