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Sez. 2, Sentenza n. 251 del 19/01/1966 (Rv. 320466 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA (DIRITTI DELL'ASSICURATO) - AUTOMATICITA: DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ANCHE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1966-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320466-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA (DIRITTI DELL'ASSICURATO) - AUTOMATICITA: DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ANCHE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.*

Ai sensi dell'art.11, III comma, della legge 22 gennaio 1943, n.138, il lavoratore ha il diritto alle prestazioni da parte dell'ente assicuratore-i.N.A.M.-anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia il datore di lavoro non abbia ottemperato all'Obbligo di comunicare all'ente medesimo le notizie necessarie per l'iscrizione dei dipendenti e per l'accertamento dei contributi, oppure non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati. Invero, per il principio dell'Assicurazione automatica, ove si verifichi l'evento previsto dalla legge per l'attribuzione delle prestazioni e l'istituto assicuratore, ad esso soltanto, tenuto ad eseguire le prestazioni stesse, abbia o non abbia il datore di lavoro adempiuto agli obblighi che la legge pone a suo carico, salvo, in ogni caso, il diritto di rivalsa dell'istituto verso il datore di lavoro. (Conf 1932'64; 468'58).*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)