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Sez. 2, Sentenza n. 1852 del 11/06/1968 (Rv. 333801 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELL'ASSICURATO) - LAVORATORI IN AGRICOLTURA- PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO - DEROGA PARZIALE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI O CERTIFICATO PROVVISORIO - VALORE COSTITUTIVO - MERA ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INSUFFICIENZA - MALATTIA PREESISTENTE ALL'ISCRIZIONE OD AL RILASCIO DEL CERTIFICATO- DIRITTO ALL'ASSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER MATERNITA DELLE LAVORATRICI AGRICOLE.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333801-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELL'ASSICURATO) - LAVORATORI IN AGRICOLTURA- PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO - DEROGA PARZIALE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI O CERTIFICATO PROVVISORIO - VALORE COSTITUTIVO - MERA ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - INSUFFICIENZA - MALATTIA PREESISTENTE ALL'ISCRIZIONE OD AL RILASCIO DEL CERTIFICATO- DIRITTO ALL'ASSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER MATERNITA DELLE LAVORATRICI AGRICOLE.*

In tema di assicurazioni sociali vige il principio generale sancito dall'art. 2116 cod. civ. che trova applicazione anche in materia di Assicurazione contro le malattie e stati equiparati, essendo stato, tra l'altro, recepito dall'art 2 comma terzo della legge 11 gennaio 1943, n 138, istitutiva dell'INAM il principio dell'automatismo e parzialmente derogato dall'art 4 del dllt 9 aprile 1946, n 212, che, per quanto riguarda i lavoratori agricoli, attribuisce valore costitutivo alla loro iscrizione negli elenchi o al rilascio del certificato provvisorio a decorrere dalla data di validita degli elenchi o del rilascio del certificato, agli effetti della formazione del rapporto assicurativo e del conseguente diritto dei lavoratori stessi alle prestazioni. Conseguentemente non e sufficiente la mera esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore agricolo e imprenditore. Tale eccezione al principio dell'automatismo non puo trovare applicazione oltre i limiti espressamente previsti, con l'effetto che non puo derivarsi che per una malattia od un altro stato importante una prestazione assistenziale, che siano preesistenti alla data di validita degli elenchi o di rilascio del certificato, nessuna prestazione sia dovuta neppure a decorrere da tale data, in quanto il rischio assicurato si e verificato prima di essa, ossia prima della Costituzione del rapporto assicurativo. Nel sistema legislativo riguardante le lavoratrici agricole vi e una sostanziale equiparazione, ai fini della disciplina assicurativa, tra le prestazioni di Assicurazione contro le malattie e le prestazioni assistenziali per la gravidanza e il puerperio. (V. 251-66, massima n. 320466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 11 CORTE COST., Legge 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)