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Sez. 5, Sentenza n. 11211 del 30/07/2002 (Rv. 556371 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Rendita catastale di immobile urbano - Attribuzione - Revisione - Modificazione - Effetti - Decorrenza - Dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe - Dall'anno di notifica del nuovo reddito al possessore iscritto in catasto ovvero dalla piena conoscenza di fatto da parte dell'interessato - Conseguenze in tema di decadenza dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556371-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE

In tema di imposte sui redditi, le modificazioni derivanti dalla revisione della rendita catastale relativa ad immobile urbano, a norma dell'art. 34, terzo comma, d.P.R. n. 917 del 1986, hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui il nuovo reddito è stato notificato al possessore iscritto in catasto, ovvero dalla piena conoscenza che ne abbia di fatto l'interessato, il quale, pertanto, in quest'ultimo caso, è legittimato a proporre impugnazione a prescindere dall'avvenuta notificazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 34 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)