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Sez. 2, Sentenza n. 9943 del 25/02/2025 Ud. (dep. 12/03/2025) Rv. 287654-01

GIUDICE - CAPACITA' | Giudici onorari di pace - Divieto di destinazione a comporre il collegio per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116 del 2017 - Deroga - Ambito di applicabilità - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287654-01

GIUDICE - CAPACITA'

La disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che esclude l'applicabilità del divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato d.lgs., risultava esercitata l'azione penale, dev'essere interpretata in senso letterale, avendo riguardo all'atto di esercizio dell'azione penale, posto che l'operatività della deroga al divieto suddetto non può essere collegata a un diverso momento, quale l'apertura del dibattimento.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A), Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 30 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)