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Sez. 6, Sentenza n. 35857 del 10/09/2024 Ud. (dep. 25/09/2024) Rv. 286975-01

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e reati connessi - Nullità della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286975-01

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE

La violazione del divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina, stante il radicale difetto di capacità del magistrato onorario, la nullità assoluta della sentenza in relazione a tutti i reati giudicati, anche quelli connessi estranei a tale elenco.

Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)