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Sez. 3, Sentenza n. 41236 del 01/10/2024 Ud. (dep. 11/11/2024) Rv. 287168-01

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Collegio giudicante composto anche da un giudice onorario di pace - Espletamento di attività di natura ordinatoria - Processo relativo a reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Violazione del divieto di composizione del collegio con un giudice onorario - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287168-01

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE

L'espletamento, da parte del Tribunale collegiale composto anche da un giudice onorario di pace, di attività di natura ordinatoria antecedentemente all'apertura del dibattimento non comporta la violazione del divieto di destinare tali magistrati onorari alla composizione dei collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, trattandosi di attività priva di valenza decisoria, sicché non si determina alcuna limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. sanzionabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a processo per il delitto di violenza sessuale, in cui il Tribunale collegiale, composto anche da un magistrato onorario, si era limitato a disporre la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato).

Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)