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Sez. 1, Sentenza n. 10911 del 25/07/2002 (Rv. 556188 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Procedimento ex art. 11 della legge n. 319 del 1980 - Applicazione - Necessità - Fungibilità di tale procedura con altre forme di accertamento del credito dell'ausiliare - Esclusione - Conseguenze - Introduzione di un ordinario giudizio di cognizione onde conseguire un titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556188-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il procedimento previsto dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980 e dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (nonché per l'eventuale fase successiva, in sede di opposizione) non può considerarsi fungibile con altre e diverse forme di accertamento del credito dell'ausiliare stesso, attesone il carattere di specialità (giustificato, oltre che da motivi di speditezza processuale, dall'esigenza che, alla relativa determinazione, provveda lo stesso giudice che ha nominato il consulente). Tale procedimento può dirsi concluso, peraltro, soltanto a seguito della comunicazione, da parte dell'ausiliare, del decreto di liquidazione alla parte tenuta all'adempimento. Da ciò consegue, fra l'altro, che, ottenuto tale decreto, l'ausiliare stesso è legittimato ad introdurre un ordinario giudizio di cognizione - al fine di veder formato un ulteriore titolo, idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni del debitore, ciò che il provvedimento ottenuto ex art. 11 non consente - alla duplice condizione che tale comunicazione risulti avvenuta (previo definitivo accertamento del credito vantato) e che venga specificamente indicata tale finalità nell'atto introduttivo del giudizio ordinario così instaurato.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)