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Sez. 2, Sentenza n. 4537 del 28/03/2001 (Rv. 545277 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Procedimento previsto dagli artt. 11 legge n. 319 del 1980 e 29 legge n. 794 del 1942 - Efficacia di giudicato conseguente alla mancata opposizione - Sussistenza - Provvedimento decisorio pronunciato sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione - Appellabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545277-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di compensi per gli ausiliari del giudice, dal disposto degli artt. 11 legge n. 319 del 1980 e 29 Legge n. 794 del 1942 si deduce che il provvedimento di liquidazione ha carattere giudiziale, suscettibile di acquistare valore di giudicato in caso di mancata opposizione nel termine di legge da parte di tutti coloro che possono averne interesse. Peraltro nei confronti dell'ordinanza emessa in sede di opposizione avverso tale provvedimento, è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., attesa la natura decisoria di tale pronuncia (altrimenti non impugnabile) e l'incidenza con carattere di definitività su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)