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Sez. 2, Sentenza n. 7136 del 25/05/2001 (Rv. 546999 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in procedimento penale - Opposizione innanzi all'ufficio giudiziario penale d'appartenenza del giudice emittente il provvedimento - Ammissibilità - Ordinanza decidente sull'opposizione - Ricorso innanzi alla Cassazione Civile - Ammissibilità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546999-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato (ai sensi dell'art. 11, primo comma della legge n. 319/80) dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione (con le forme dell'art. 29 della legge n. 794/42) innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto d'incidentalità tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile il ricorso alla Corte di cassazione penale (ai sensi dell'art. 111 Cost.) nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Se però, l'opposizione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)