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Sez. 5, Sentenza n. 29896 del 01/07/2002 Ud. (dep. 20/08/2002) Rv. 222387 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fenomeni di dissipazione o distrazione - Società collegate _ Erogazioni senza contropartita o garanzie _ Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222387-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)