Sez. 5, Sentenza n. 29896 del 01/07/2002 Ud. (dep. 20/08/2002) Rv. 222387 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fenomeni di dissipazione o distrazione - Società collegate _ Erogazioni senza contropartita o garanzie _ Sussistenza del reato.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)