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Sez. 5, Sentenza n. 7079 del 13/10/2015 Ud. (dep. 23/02/2016) Rv. 266512 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Vantaggi compensativi ex art. 2634, comma terzo, cod. civ. - Ambito di operatività - Diminuzione del passivo della società fallita - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266512-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, i cd. vantaggi compensativi per la società fallita facente parte di una realtà di "gruppo" non possono essere successivi al fallimento nè possono consistere in una diminuzione dell'entità del passivo, conseguente a concordato preventivo cui venga ammessa altra società controllante, appartenente allo stesso gruppo, grazie a mutui fondiari concessi per la destinazione del patrimonio immobiliare della società fallita. (Fattispecie riferita alla cessione di tutto il patrimonio immobiliare di una società prima del suo fallimento alle altre società del gruppo che, successivamente fallite anch'esse, avevano in tal modo visto accrescere l'entità del proprio attivo fallimentare).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)