Sez. 4, Sentenza n. 3747 del 22/06/2000 Cc. (dep. 04/08/2000) Rv. 216963 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Somma liquidabile - Limite massimo - Elevazione con modifica normativa - Efficacia retroattiva - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
Attesa la natura sostanziale dell'art. 315, comma 2, cod. proc. pen., che fissa il limite massimo della somma liquidabile a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che operi, con riguardo a detta disposizione normativa, il principio "tempus regit actum" e deve ritenersi che il nuovo e più elevato limite introdotto dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n.479 trovi immediata applicazione in tutti i procedimenti non ancora esauriti con statuizione passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)