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Sez. 3, Sentenza n. 1894 del 09/05/2000 Cc. (dep. 27/09/2000) Rv. 216759 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Limite massimo della somma liquidabile - Elevazione - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216759-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

Non può riconoscersi efficacia retroattiva all'art.15, comma 1, lett.a), della legge 16 dicembre 1999 n.479 che, modificando l'art.315, comma 2, c.p.p., ha elevato da lire 100 milioni a lire un miliardo il limite massimo della riparazione per ingiusta detenzione. La normativa sull'ingiusta detenzione, infatti, ha natura sostanziale ma non penale, per cui non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art.2, comma terzo, cod. pen.per il caso di sopravvenienza di legge penale più favorevole, ma deve invece applicarsi la regola generale dell'irretroattività stabilita dall'art.11 delle preleggi, facendo riferimento al momento genetico del diritto alla riparazione, da individuarsi esclusivamente in quello dell'indebita detenzione subita e non in quello della pronuncia di assoluzione o di archiviazione, cui deve attribuirsi natura meramente dichiarativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 com. 2 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 15, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)