diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4617 del 12/10/2000 Cc. (dep. 03/11/2000) Rv. 217625 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Somma liquidabile - Elevazione del limite massimo a seguito di modifica normativa - Giudizi in corso - Applicabilità - Anche in sede di legittimità - Condizioni - Istanza non limitata ad una somma inferiore - Ragione - Limite della domanda.
Stato
decisa il 2000-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217625-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, l'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n.479 che, modificando l'art. 315 cod. proc. pen., ha elevato da cento milioni a un miliardo il limite massimo dell'indennizzo, è applicabile, quale "ius superveniens" di natura sostanziale, anche in sede di legittimità, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa, a condizione che l'istante con la domanda abbia inequivocamente richiesto la somma massima consentita; nel caso in cui l'istante abbia invece limitato la domanda ad una somma inferiore, il giudice di merito, al quale compete rideterminare l'indennizzo in sede di rinvio, non può superare la misura richiesta in quanto ciò si risolverebbe in una pronuncia ultra petita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)