Sez. L, Sentenza n. 7310 del 10/12/1983 (Rv. 431912 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CREDITO DI LAVORO - DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - OPPOSIZIONE - TERMINI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - CREDITO DI LAVORO - DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - OPPOSIZIONE - TERMINI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro per un credito nascente da uno dei rapporti indicati nell'art. 409 cod. proc. civ., è ritualmente proposta con il deposito in cancelleria del ricorso nel termine di 20 giorni dalla notifica del decreto, mentre spetta al giudice fissare l'udienza di discussione e la data entro cui nel rispetto dei termini di cui all'art. 416 cod. proc. civ., va eseguita la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza. (V 194/81, mass n 410607; (V 4010/79, mass n 400483; (V 3825/79, mass n 400274).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)