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Sez. L, Sentenza n. 194 del 09/01/1981 (Rv. 410607 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE PER CREDITI DI LAVORO - O PREVIDENZIALI - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - OSSERVANZA OD INOSSERVANZA DELL'ORDINE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1981-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410607-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE PER CREDITI DI LAVORO - O PREVIDENZIALI - OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - OSSERVANZA OD INOSSERVANZA DELL'ORDINE DEL GIUDICE - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

In caso di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro per un credito nascente da uno dei rapporti indicati nell'art 409 cod proc civ, l'omessa notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza non determina l'improcedibilita dell'opposizione, la quale deve ritenersi validamente proposta con il deposito in cancelleria del ricorso nei venti giorni dalla notifica del decreto, ma obbliga il giudice che riscontri la Mancanza della notifica a fissare, in applicazione analogica dell'art 291, comma primo, cod proc civ, un'altra udienza con l'assegnazione di un termine perentorio per la notifica. La tempestiva notifica di quest'ultimo provvedimento, unitamente al ricorso in opposizione, consente di instaurare il contraddittorio, mentre la sua omissione, pone il presupposto per la declaratoria di Estinzione del processo medesimo, alla quale consegue l'efficacia esecutiva del decreto. (V 4010/79, mass n 400483; (V 3825/79, mass n 400274).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)