Sez. 3, Sentenza n. 312 del 05/01/1974 Ud. (dep. 16/01/1975) Rv. 129005 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISI - AVVISO AL DIFENSORE DEL GIORNO STABILITO PER L'UDIENZA - TERMINE DELLA NOTIFICA - PRESCRIZIONI DISTINTE - OMISSIONE DELL'AVVISO - NULLITA ASSOLUTA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - NULLITA RELATIVA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISI - AVVISO AL DIFENSORE DEL GIORNO STABILITO PER L'UDIENZA - TERMINE DELLA NOTIFICA - PRESCRIZIONI DISTINTE - OMISSIONE DELL'AVVISO - NULLITA ASSOLUTA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - NULLITA RELATIVA - FATTISPECIE.*
L'art 534, ultimo comma, cod proc pen (ai sensi del quale il cancelliere deve far notificare ai difensori l'avviso del giorno stabilito per l'udienza in Cassazione almeno quindici giorni prima) pone distinte prescrizioni: anzitutto, appena fissata l'udienza, se ne deve dare notizia ai difensori delle parti interessate; in secondo luogo, tale comunicazione deve avvenire entro un dato termine. Le finalita di dette prescrizioni sono diverse per portata e intensita; con la prima si vuole evitare che il ricorso possa essere trattato e deciso all'insaputa della parte interessata; con la seconda invece si intende assicurare alla parte un congruo termine per l'eventuale approntamento di ulteriori misure difensive. Da tali diverse finalita discendono contrapposte conseguenze giuridiche in caso di inottemperanza. Infatti, mentre nel primo caso (mancata comunicazione della data dell'udienza) il vizio attacca in radice la fase del giudizio determinando una nullita di ordine assoluto, nell'altra ipotesi (inosservanza della durata del termine) il vizio si limita a pregiudicare, eventualmente, l'approntamento di opportune difese aggiuntive, e percio solo in quanto la parte ne dia apposita segnalazione: con la conseguenza che la nullita deve ritenersi di carattere relativo e come tale possibile di tutte le sanatorie previste in proposito. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che, non essendo stato dedotto dalla difesa, limitatasi a chiedere il rinvio a nuovo ruolo, se e in quale misura l'abbreviazione del termine da quindici a quattordici giorni abbia potuto comunque ostacolare l'Esercizio dei diritti di difesa, la nullita relativa dell'atto dovesse ritenersi sanata ai sensi dell'art 187, ultimo comma, cod proc pen, per aver cioe l'atto, benche irregolare, conseguito egualmente il suo scopo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)