diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 02/05/1975 Ud. (dep. 27/02/1976) Rv. 133046 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISI - AVVISO AL DIFENSORE DEL GIORNO STABILITO PER L'UDIENZA - TERMINE DELLA NOTIFICA - PRESCRIZIONI DISTINTE - OMISSIONE DELL'AVVISO - NULLITA ASSOLUTA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - NULLITA RELATIVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133046-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISI - AVVISO AL DIFENSORE DEL GIORNO STABILITO PER L'UDIENZA - TERMINE DELLA NOTIFICA - PRESCRIZIONI DISTINTE - OMISSIONE DELL'AVVISO - NULLITA ASSOLUTA - INOSSERVANZA DEL TERMINE - NULLITA RELATIVA - FATTISPECIE.*

Il termine previsto dall'art 534 cod proc pen non e perentorio ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza puo dar luogo a nullita solo quando essa abbia prodotto un'effettiva violazione dei diritti della difesa. Invero, occorre distinguere la mancata comunicazione della data di udienza, cioe l'omessa notifica dell'avviso di cui all'art 534 cod proc pen, dalla inosservanza della durata del termine a comparire. Nel primo caso il vizio attacca in radice la fase del giudizio, determinando una nullita di ordine assoluto, poiche la parte interessata viene a trovarsi nella impossibilita di comparire a mezzo del proprio difensore qualificato (art 536, capoverso primo, cod proc pen) e di far valere le proprie ragioni. Nel secondo caso invece il vizio si limita a pregiudicare, eventualmente, l'approntamento di opportune difese aggiuntive, e percio solo in quanto la parte ne dia segnalazione; con la conseguenza che la nullita deve ritenersi di carattere relativo e, come tale, sanabile. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che, non essendo stato dedotto dalla difesa, limitatasi a chiedere il rinvio a nuovo ruolo, se e in quale misura l'abbreviazione del termine da quindici a quattordici giorni abbia potuto comunque ostacolare l'Esercizio dei diritti di difesa, la nullita relativa dell'atto dovesse ritenersi sanata ai sensi dell'art 187, ultimo comma, cod proc pen, per aver cioe l'atto, benche irregolare, conseguito egualmente il suo scopo). (Conf mass n 129005; (V mass n 129004).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 536 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)