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Sez. 3, Sentenza n. 5699 del 22/09/1986 (Rv. 448171 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ (NESSO DI) - LESIONI PERSONALI A CARICO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE CON CONSEGUENTE INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL TERZO - OGGETTO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DA PARTE DEL DATORE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448171-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ (NESSO DI) - LESIONI PERSONALI A CARICO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE CON CONSEGUENTE INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL TERZO - OGGETTO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DA PARTE DEL DATORE - RILEVANZA - LIMITI.*

In base al principio dell'applicabilità della tutela aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore di un fatto illecito, da cui siano derivati ad un lavoratore dipendente lesioni personali con Invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro del danno sofferto per la corrispondente, cagionata Mancanza delle prestazioni lavorative. Qualora, poi, nonostante l'assenza forzata del lavoratore, il datore di lavoro abbia obbligatoriamente corrisposto la retribuzione, l'importo di questa può costituire, in Mancanza di prova diversa, un indice indiziario per la liquidazione patrimoniale del danno, per gli effetti stabiliti dalla richiamata norma. (Conf 5562/84, mass n 437232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)