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Sez. U, Sentenza n. 6132 del 12/11/1988 (Rv. 460532 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ (NESSO DI) - LESIONI PERSONALI A CARICO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE CON CONSEGUENTE INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL TERZO - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO INDENNIZZO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460532-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ (NESSO DI) - LESIONI PERSONALI A CARICO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE CON CONSEGUENTE INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL TERZO - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO INDENNIZZO - CRITERI.*

Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente Invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente). (V 531/87, mass n 450258; (V 5699/86, mass n 448171; (V 5562/84, mass n 437232; (V 2105/80, mass n 405760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)