Sez. 3, Sentenza n. 5562 del 30/10/1984 (Rv. 437232 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ (NESSO DI) - LESIONE DEL DIRITTO DI CREDITO DA PARTE DI SOGGETTO ESTRANEO AL RAPPORTO OBBLIGATORIO - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - CAUSAZIONE DI LESIONI PERSONALI CON INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA AD UN LAVORATORE DIPENDENTE - RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE DEL FATTO COLPOSO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL DIPENDENTE INFORTUNATO - SOSTITUIBILITÀ DEL DIPENDENTE - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ (NESSO DI) - LESIONE DEL DIRITTO DI CREDITO DA PARTE DI SOGGETTO ESTRANEO AL RAPPORTO OBBLIGATORIO - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - CAUSAZIONE DI LESIONI PERSONALI CON INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA AD UN LAVORATORE DIPENDENTE - RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE DEL FATTO COLPOSO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL DIPENDENTE INFORTUNATO - SOSTITUIBILITÀ DEL DIPENDENTE - IRRILEVANZA.*
In base al principio dell'applicabilità della tutela aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore di un fatto colposo (nella specie, incidente stradale), da cui siano derivate al lavoratore dipendente lesioni personali con Invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte, per legge o per contratto, nel periodo di assenza del dipendente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi di tale assenza e della correlativa retribuzione "a vuoto", atteso che tale erogazione retributiva, a differenza di quella per contributi previdenziali ed assicurativi (privi di funzione corrispettiva della prestazione lavorativa e dovuti per il solo fatto della esistenza del rapporto di lavoro), si traduce, in difetto della attività lavorativa dell'infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto del terzo. La suddetta obbligazione risarcitoria deve essere affermata anche quando non ricorra una situazione di insostituibilità del dipendente, trattandosi di circostanza rilevante nel diverso caso del danno per la definitiva perdita della prestazione lavorativa (ad esempio, per morte del dipendente), con Estinzione dell'Obbligo di pagamento del corrispettivo, mentre, nell'ipotesi sopra considerata, il pregiudizio consistente nell'erogazione retributiva senza controprestazione, nonché la sua derivazione causale dal fatto illecito, sussistono indipendentemente dalla possibilità del datore di lavoro di sostituire l'infortunato con un nuovo dipendente o con una diversa organizzazione del rimanente personale. (V 763/82, mass n 418583; (V 6008/80, mass n 409783; (V 2105/80, mass n 405760; (V 3507/78, mass n 392993).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)