Sez. 1, Sentenza n. 3967 del 13/12/1969 (Rv. 344404 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - PERSONA GIURIDICA - MANCATA OD ERRATA INDICAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO O DELLA RELATIVA PERSONA FISICA - NULLITA DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - PERSONA GIURIDICA - MANCATA OD ERRATA INDICAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO O DELLA RELATIVA PERSONA FISICA - NULLITA DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le indicazioni prescritte dall'art 163, n 2 cod proc civ tendono ad assicurare la identificazione delle parti, e, pertanto, la mancata od erronea indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza della persona giuridica convenuta in giudizio, al pari della mancata od erronea indicazione della persona fisica investita della rappresentanza, non sono cause di nullita della citazione quando l'ente sia stato esattamente denominato ed individuato, in modo che nessuna incertezza possa sorgere circa il soggetto cui l'atto e diretto. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se correttamente motivato, non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 1402-69, massima n 340153 2497-68, massima n 334941 477-68, massima n 331523 1075-66, massima n 322157 1884-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)