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Sez. 1, Sentenza n. 3968 del 13/12/1969 (Rv. 344406 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - PERSONA GIURIDICA - MANCATA OD ERRATA INDICAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO DELLA RELATIVA PERSONA FISICA - NULLITA DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344406-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - PERSONA GIURIDICA - MANCATA OD ERRATA INDICAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO DELLA RELATIVA PERSONA FISICA - NULLITA DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le indicazioni prescritte dall'art 163 n 2 cod proc civ tendono ad assicurare l'identificazione delle parti pertanto, la mancata od erronea indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza della persona giuridica privata convenuta in giudizio, al pari della mancata o erronea indicazione della persona fisica investita della rappresentanza non sono cause di nullita della citazione quando l'ente sia stato esattamente denominato e individuato, in modo che nessuna incertezza possa sorgere circa il soggetto cui l'atto e diretto. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 3967-69 massima 344404.)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)