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Sez. 2, Sentenza n. 21087 del 09/10/2007 (Rv. 600038 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Differenza con la titolarità della situazione sostanziale del rapporto giuridico controverso - Impugnazione per tale ultimo motivo di sentenza del giudice di pace secondo equità - Vizio in "procedendo" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600038-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

In tema di impugnazione della sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, poichè nel caso in cui il debitore citato in giudizio abbia sostenuto, anche per mancata successione nel debito - come nella specie -, la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale oggetto del giudizio, la controversia verte non sulla "legitimatio ad causam" bensì sulla titolarità passiva del rapporto litigioso, e cioè sulla identificabilità o meno del deducente come soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore, ove tale questione sia dedotta nell'impugnare la suddetta sentenza, non è consentito alla S.C. alcun esame di ufficio, poichè essa non coinvolge la violazione di regole processuali. Infatti, essendo questione che verte sulla titolarità passiva del rapporto, e, quindi, attiene al merito, il ricorso medesimo è ammesso solo per violazione di regole costituzionali o comunitarie o dei principi informatori della materia, ovvero per nullità della sentenza, derivante dalla inesistenza assoluta di motivazione o da motivazione meramente apparente, equiparabile alla mancanza, o, infine, quando la motivazione sia affetta da contraddizioni insanabili che non consentano di individuare il percorso logico seguito dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)