Sez. 3, Sentenza n. 4121 del 01/03/2004 (Rv. 570689 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Differenza con la titolarità della situazione sostanziale del rapporto giuridico controverso - Conseguenze - Giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace - Regime di impugnazione - Vizio in procedendo - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Atteso che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data"), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne la esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio), mentre da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere una sentenza, qualora - con riferimento a sentenza del giudice di pace secondo equità - si eccepisca l'estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, discutendosi dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, la questione attiene al merito e non alle regole procedurali, con la conseguenza che non è esperibile il ricorso per cassazione, ammesso solo - oltre che per la violazione delle regole processuali - per violazione di norme costituzionali e comunitarie e per carenza assoluta, mera apparenza o radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione e non per violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.(Nella specie, la S.C. ha anche escluso la mancanza, l'apparenza e l'insanabile contraddittorietà della motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)